Approfondimenti



DVR OBBLIGATORIO ANCHE PER LE AZIENDE FINO A 10 LAVORATORI
Dal 1 Gennaio 2013 tutte le aziende che occupano fino a 10 lavoratori non potranno piùautocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma saranno obbligate ad effettuare tale valutazione secondo le Procedure Standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e ad elaborare il relativo documento (DVR).
L’articolo 29 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto elaborare entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Lo stesso articolo stabiliva anche che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro potessero autocertificare la valutazione dei rischi.
Dal momento che alla data del 30 giugno 2012 le Procedure Standardizzate non erano ancora state elaborate, il Decreto Legge numero 57 del 12 Maggio 2012 (convertito dalla Legge 101/2012) ha prorogato la scadenza del 30 giugno al 31 Dicembre 2012, in attesa che la Commissione consultiva permanente le emanasse. Il 16 maggio 2012, infatti, la Commissione consultiva permanente ha approvato le procedure standardizzate che, a breve, dovranno essere esaminate dalla Conferenza Stato Regioni per poter essere pubblicate definitivamente con Decreto Interministeriale.
Analizziamo ora che cosa prevede il documento approvato dalla Commissione consultiva permanente, in base al quale tutte le aziende fino a 10 dipendenti dovranno elaborare il documento di valutazione dei rischi entro e non oltre il 31 Dicembre 2012, data ultima di validità dell’autocertificazione.
Campo di applicazione
Le Procedure Standardizzate si applicano alle aziende fino a 10 lavoratori, ad esclusione delle:
·         aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.;
·         centrali termoelettriche;
·         impianti ed installazioni nucleari;
·         aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
Le procedure standardizzate, inoltre, possono essere utilizzate anche dalle aziende fino a 50 lavoratori, ad esclusione delle:
·         aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.;
·         centrali termoelettriche;
·         impianti ed installazioni nucleari;
·         aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
·     aziende che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o amianto.
Compiti e responsabilità
L’intero processo di valutazione dei rischi è di responsabilità del Datore di Lavoro e prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti.
·         Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed Eventuali persone esterne all’azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali: nella valutazione dei rischi, nell’indicazione delle misure di prevenzione e protezione, nel Programma di attuazione e nell’elaborazione e aggiornamento del Documento;
·    Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Dirigenti, Preposti e Lavoratori: nella valutazione dei rischi, nell’indicazione delle misure di prevenzione e protezione, nel Programma di attuazione, nell’elaborazione e aggiornamento del Documento, nell’attuazione, nella gestione e nella verifica di attuazione del programma di miglioramento.
Istruzioni operative
Il processo di valutazione è suddiviso in 4 fasi.
1° PASSO: DESCRIZIONE DELL’AZIENDA, DEL CICLO LAVORATIVO/ATTIVITA’ E DELLE MANSIONI
La prima fase comprende due moduli:
Modulo 1.1, relativo alla descrizione generale dell’azienda, compresi i dati aziendali e il sistema di prevenzione e protezione (con l’indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti);
Modulo 1.2, relativo alla descrizione delle lavorazioni aziendali e all’identificazione delle mansioni (incluse le attività di manutenzione, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, …).
2° PASSO: INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA
La seconda fase comprende un unico modulo:
Modulo 2, relativo all’individuazione dei pericoli presenti in azienda, tramite la compilazione di una tabella contenente una lista di possibili pericoli.
3° PASSO: VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI AI PERICOLI INDIVIDUATI E IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE ATTUATE
La terza fase comprende la prima sezione di un unico modulo:
Modulo 3, sezione prima. Nella prima sezione del Modulo 3 è possibile documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (compresi i DPI) e gli strumenti informativi eventualmente utilizzati nell’intero processo di valutazione.
4° PASSO: DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO
L’ultima fase si avvale della seconda sezione del precedente modulo:
Modulo 3, sezione seconda. Nella seconda sezione del modulo 3 vanno inserite misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, compresi i nominativi degli incaricati della loro realizzazione e le relative tempistiche.



ACCORDO STATO REGIONI E OBBLIGHI FORMATIVI

Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Inoltre il Testo Unico prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali.
Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza pubblicati sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012.

La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.
In particolare, le imprese saranno suddivise per grado di rischio cui competeranno diversi obblighi formativi.
I livelli sono:
  • Basso: uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo
  • Medio: agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio,
  • Alto: costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali.
Riportiamo lo schema riepilogativo realizzato da AIFOS.

Il 27 luglio 2012 sono state pubblicate le linee di adeguamento e applicative:

Con la pubblicazione delle linee guida in Gazzetta si chiariscono le modalità della formazione Sicurezza .

Gli accordi coinvolgono tutte le aziende che abbiano al proprio servizio anche un solo lavoratore, inteso nel senso più ampio previsto dall`articolo 2, comma i lettera a) del Dlgs 81/2008 (quindi non solo dipendenti, ma anche i praticanti degli studi professionali, esclusi solo i lavoratori domestici).

Nessun datore di lavoro piccolo o grande che sia, sfugge all`applicazione della nuova normativa.

La formazione minima da erogare e' regolata in base ai fattori di rischio presenti in azienda e non in base alle dimensioni.

Alcuni obblighi sono di immediato adempimento: tutti i nuovi assunti debbono essere avviati alla formazione conformemente ai contenuti degli accordi, prima o contestualmente all`assunzione.
Se non è possibile completare il percorso formativo prima di adibire il nuovo assunto alle proprie attività, il percorso formativo dovrà essere terminato al massimo entro sessanta giorni In caso di infortunio, bisognerà quindi dimostrare che questo non è stato causato dalla carenza di formazione, perché in caso contrario il datore di lavoro sarebbe ritenuto responsabile dell`evento lesivo.

Per i lavoratori già in forze alle aziende, gli accordi e le linee guida prevedono un graduale raggiungimento del livello formativo richiesto a seconda delle figure da formare ( fino a un termine massimo di 18 mesi dalla pubblicazione degli accordi).

Nelle aziende deve essere avviata la verifica della formazione da provare con la relativa documentazione vista l’ impossibilità di formare contemporaneamente tutti i lavoratori . La mancata o irregolare formazione dei lavoratori costituisce già di per sé fonte di responsabilità penale per il datore di lavoro, anche in assenza di infortuni.

È evidente che la responsabilità può costituire il fondamento dell`imputazione proprio se si verifica un infortunio, alla cui causa abbia concorso l`omessa o insufficiente formazione. In questo caso, il datore di lavoro avrà l`onere tutt`altro che semplice di dimostrare che non c`è nesso dì causalità fra infortunio e omessa formazione. 

I corsi sulla sicurezza previsti per datori, dirigenti e lavoratori . La durata minima della formazione per dirigenti è di 16 ore.
Sono previsti aggiornamenti per minimo 6 ore ogni cinque anni
FORMAZIONE PREGRESSA Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione coloro che dimostrino di aver già svolto, gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all`articolo 3 del Dm 16 gennaio 1997 e gli esonerati (articolo 95 del Dlgs 626/94) 
ESONERO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro il 26 luglio 2012- corsi documentalmente approvati al 26 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni dell`articolo 3 del Dm 16 gennaio 1997 per durata e contenuti 
DURATA La durata minima è di 16 ore. Previsti aggiornamenti per minimo 6 ore ogni cinque anni
FORMAZIONE PREGRESSA Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i dirigenti che dimostrino di aver svolto, a gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all`articolo 3 del Dm 16 gennaio 1997 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell`accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006
ESONERO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE Esonerati dirigenti e preposti che hanno frequentato ancora fino al 26 gennaio 2013, corsi rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento 
LAVORATORI DURATA 4 ore di formazione generale + da 4 a 12 ore a seconda delle classi di rischio . Aggiornamenti ogni cinque anni
FORMAZIONE PREGRESSA Esonerati lavoratori e preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, gennaio 2012, una formazione nel rispetto delle previsioni normative 
ESONERO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE Esonerati dirigenti e preposti che abbiano frequentato entro il 26 gennaio 2013, corsi di formazione documentalmente approvati rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.

Sicurezza è legalità

L'Autorità Garante della Concorrenza delibera il "rating della legalità" introducendo l'adeguamento alle norme di sicurezza sul lavoro come criterio di valutazione (Delibera AGCM 14 novembre 2012, n. 24075)

Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta (Decreto-legge 1/2012)